Articolo 1
Denominazione e sede

E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, in data 31 marzo 2009 sotto la denominazione: “Poker for Life ONLUS” con sede in Mogliano Veneto (Tv).
 
Articolo 2
Scopo dell’associazione

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio. Inoltre ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’ associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:
A) Assistenza
B) Beneficenza
La finalità che l’associazione intende perseguire è di andare incontro alle necessità di chi soffre offrendo aiuti economici, morali e sociali. Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Per realizzare gli scopi elencati l’Associazione potrà effettuare le attività che riterrà più idonee, tra le quali:
elaborare progetti e promuovere attività aventi lo scopo di eliminare ogni forma di povertà e di sottosviluppo;
stabilire rapporti di costante collaborazione con le autorità e con qualunque organismo pubblico o privato ritenga opportuno, per esaminare e realizzare iniziative relative e miranti allo sviluppo dei popoli e degli individui;
promuovere, sostenere attività con altri enti o gruppi aventi scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell’associazione, sia in Italia che all’estero;
collaborare con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;
divenire socio di enti, società ed altre Onlus aventi finalità similari e sinergiche con la propria;
promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative dell’Associazione;
curare pubblicazioni per illustrare, informare e formare tutti coloro che, oltre i soci, desiderano approfondire il rapporto con l’Associazione e le sue attività.

Articolo 3
Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera straordinaria degli associati.

Articolo 4
Domanda di ammissione

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche e le persone giuridiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità  della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda stessa al consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammessa appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore  che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5
Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6
Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
Dimissione volontaria;
Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’articolo 25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

Articolo 7
Organi

Gli organi sociali sono:
l’assemblea generale dei soci;
il presidente;
il consiglio direttivo.

Articolo 8
Funzionamento dell’assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9
Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10
Assemblea ordinaria

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura  dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8 comma 2.

Articolo 11
Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta  degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati

Articolo 12
Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi  sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13
Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti dall’assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi a presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14
Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio  con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente ed senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15
Convocazione  direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16
Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui l’articolo 8, comma 3;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17
Il presidente

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18
Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19
Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenute dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20
Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere masso a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21
Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22
Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 23
Sezioni

L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24
Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale nominato dall’assemblea dei soci.

Articolo 25
Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.